IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                         Sezione seconda ter 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  5628  del  2018,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto  da  Dirpubblica -  Federazione  del  pubblico  impiego,  in
persona  del  legale  rappresentante   pro   tempore,   elettivamente
domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 18 presso lo studio dell'avv.
Carmine Medici che la rappresenta e difende nel presente giudizio; 
    Contro   Agenzia   delle   entrate,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via  dei  Portoghesi
n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  che  la
rappresenta e difende nel presente giudizio; 
    per l'annullamento dei seguenti atti: 
    per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
        delibera n. 10/2018 dell'8 febbraio 2018 nella parte  in  cui
il Comitato di gestione  dell'Agenzia  delle  entrate  ha  sostituito
l'art. 12 del regolamento  di  amministrazione  ed  ha  inserito  nel
titolo II capo IV l'art. 18-bis, con  i  quali,  rispettivamente,  ha
introdotto una disciplina derogatoria  in  materia  di  accesso  alla
qualifica dirigenziale e ha istituito posizioni organizzative per  lo
svolgimento   di   incarichi   di   elevata   responsabilita',   alta
professionalita' o  particolare  specializzazione,  ivi  compresa  la
responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale; 
        ogni altro atto connesso; 
    per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato  il
26 novembre 2018: 
        atto prot. n. 186053 del 7 agosto 2018 con cui  il  direttore
dell'Agenzia delle entrate ha adottato misure concernenti  l'«assetto
organizzativo delle Direzioni centrali e regionali»; 
        atto prot. n. 186067 del 7 agosto 2018 con cui  il  direttore
dell'Agenzia   delle   entrate   ha   adottato   misure   riguardanti
l'articolazione e i compiti delle direzioni provinciali; 
        atto prot. n. 187175 dell'8 agosto 2018 con cui il  direttore
dell'Agenzia delle entrate ha disposto la graduazione delle posizioni
dirigenziali di seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui
all'art. 18-bis del regolamento di amministrazione; 
        delibera del comitato di gestione n. 39 del 6 agosto 2018; 
    per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato  il
12 dicembre 2018: 
        per quanto d'interesse, atto del direttore dell'Agenzia delle
entrate prot. n. 0289087 del 2 novembre 2018; 
        atto prot. n. 0303288  del  14  novembre  2018,  con  cui  il
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  ha  disposto  l'avvio  delle
procedure selettive d'interpello per  il  conferimento  di  posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 1, comma 93, lettera  a),  legge  n.
205/17; 
    per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato  il
12 febbraio 2019: 
        atto del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138
del   24   dicembre   2018,   concernente    disposizioni    relative
all'organizzazione interna; 
        delibera del comitato di gestione n. 44 del 13 novembre 2018,
approvata l'11 dicembre 2018; 
        delibera del comitato di gestione n. 47 del 18 dicembre 2018; 
        atto del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 526891
del 28 dicembre 2018 con cui sono stati riaperti  i  termini  per  la
presentazione delle candidature alle procedure indette con atto prot.
n. 0303288 del 14 novembre 2018 e  con  provvedimento  del  direttore
provinciale di Bolzano n. 88080 dell'11 dicembre 2018; 
        provvedimento del direttore provinciale di Bolzano  n.  88080
dell'11 dicembre 2018; 
        atto del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 526886
del 28 dicembre 2018, con il quale e' stato  disposto  l'avvio  delle
procedure selettive d'interpello per  il  conferimento  di  posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 1, comma 93, lettera  a),  legge  n.
205/17; 
        art. 2, commi 2 e 3, decreto ministeriale 4 aprile 2018; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'Agenzia  delle
entrate; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott.
Michelangelo Francavilla e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Con ricorso notificato il 9 aprile 2018 e depositato il 9  maggio
2018 la Dirpubblica - Federazione del pubblico impiego  ha  impugnato
la delibera n. 10/2018 dell'8 febbraio 2018, nella parte  in  cui  il
comitato  di  gestione  dell'Agenzia  delle  entrate,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 93, legge n. 205/17, ha sostituito l'art.  12  del
regolamento di amministrazione ed ha inserito nel titolo II capo  IV,
l'art. 18-bis,  con  i  quali,  rispettivamente,  ha  introdotto  una
disciplina  derogatoria  in  materia  di   accesso   alla   qualifica
dirigenziale  e  ha  istituito   posizioni   organizzative   per   lo
svolgimento   di   incarichi   di   elevata   responsabilita',   alta
professionalita' o  particolare  specializzazione,  ivi  compresa  la
responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale. 
    A fondamento del gravame la ricorrente  ha  prospettato  con  tre
distinte censure l'illegittimita' costituzionale: 
        dell'art. 1, comma 93, lettere a), b),  c)  e  d),  legge  n.
205/17  per  violazione  degli  articoli  3,  51,  97  e  136   della
Costituzione in quanto l'istituzione di posizioni  organizzative  per
lo  svolgimento  di  incarichi  di  elevata   responsabilita',   alta
professionalita' o  particolare  specializzazione,  ivi  compresa  la
responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale,  con
attribuzione di funzioni tipicamente dirigenziali, di cui all'art. 1,
commi 93 e 94, legge  n.  205/17,  costituirebbe  un  espediente  per
eludere il  giudicato  costituzionale  formatosi  sulla  sentenza  n.
37/2015 della Consulta, dissimulando l'esercizio precario di funzioni
di dirigenziali (primo motivo: pag. 19 dell'atto introduttivo); 
        della medesima disposizione la quale, avendo  previsto,  alla
lettera a), l'istituzione di un'area  di  c.d.  «middle  management»,
costituita  dalle  posizioni  organizzative  per  lo  svolgimento  di
incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta   professionalita'   o
particolare specializzazione,  ivi  compresa  la  responsabilita'  di
uffici operativi di livello non dirigenziale, e limitandosi,  poi,  a
stabilire, alla lettera c),  che  il  conferimento  di  incarichi  di
posizioni  organizzative  debba  avvenire  «mediante  una   selezione
interna»,  senza  prima  prevedere  l'espletamento  di  un   concorso
pubblico ai sensi degli articoli 52, comma 1, decreto legislativo  n.
165/01 e 24, decreto legislativo n. 150/09, si porrebbe in  contrasto
con gli articoli 3, 51 e 97 della  Costituzione.  Infatti,  l'accesso
alla predetta area, «risolvendosi in una vera e propria  progressione
di carriera  in  senso  verticale»  non  potrebbe  prescindere  dalla
previsione di un concorso  pubblico  (secondo  motivo:  pagine  24-26
dell'atto introduttivo); 
        dell'art. 1, comma 93, lettera e), legge n. 205/17 in  quanto
le deroghe alla disciplina ordinaria  per  l'accesso  alla  qualifica
dirigenziale,  quali   l'esonero   dalla   prova   preselettiva,   la
valutazione  di  titoli  in  relazione  alle  esperienze   lavorative
pregresse e la riserva di posti fino al 50% in favore degli  interni,
comporterebbero un vantaggio  competitivo  ingiustificato  in  favore
degli interni destinatari di  funzioni  dirigenziali  delegate  o  di
incarichi  di  posizione  organizzative  speciali  e  non   sarebbero
compatibili con gli articoli 3, 51,  97  e  136  della  Costituzione.
Inoltre, l'art. 12 del regolamento di organizzazione, come modificato
dalla gravata delibera n. 10/18, sarebbe  affetto  da  illegittimita'
propria in quanto avrebbe  introdotto  anche  autonomi  requisiti  di
ammissione non previsti  dalla  legge.  La  censura  d'illegittimita'
propria del Regolamento e' stata proposta in via subordinata rispetto
alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  93,
lettera  e),  legge  n.  205/17  come  emerge  dal  fatto  che  nelle
conclusioni dell'atto introduttivo (pagine 31-32)  la  ricorrente  ha
chiesto,      innanzi       tutto,       proprio       l'accertamento
dell'incostituzionalita' della disposizione. 
    L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,
costituitesi in giudizio con comparse depositate  rispettivamente  in
date 14 maggio 2018 e 21 maggio 2018, hanno concluso per  il  rigetto
del ricorso. 
    Con ordinanza n. 3887/2018 del 27 giugno  2018  il  Tribunale  ha
preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, formulata da  parte
ricorrente, ed ha  fissato,  per  la  definizione  del  giudizio,  la
pubblica udienza del 22 gennaio 2019  poi  rinviata,  su  istanza  di
parte, al 16 aprile 2019. 
    Con ricorso notificato il 26 ottobre  2018  e  depositato  il  26
novembre 2018 (primo ricorso per motivi aggiunti) la  Dirpubblica  ha
impugnato con motivi aggiunti l'atto prot. n.  186053  del  7  agosto
2018, con cui il direttore dell'Agenzia  delle  entrate  ha  adottato
misure concernenti l'«assetto organizzativo delle direzioni  centrali
e regionali», l'atto prot. n. 186067 del 7 agosto 2018,  con  cui  il
direttore dell'Agenzia delle entrate ha adottato  misure  riguardanti
l'articolazione e i compiti delle direzioni provinciali, l'atto prot.
n. 187175 dell'8 agosto 2018, con cui il direttore dell'Agenzia delle
entrate ha disposto la graduazione delle  posizioni  dirigenziali  di
seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui all'art. 18-bis
del regolamento di amministrazione, e la  delibera  del  Comitato  di
gestione n. 39 del 6 agosto 2018, con cui e'  stato  espresso  parere
favorevole all'adozione dei predetti atti direttoriali. 
    Con il  primo  ricorso  per  motivi  aggiunti  la  ricorrente  ha
prospettato il vizio  d'invalidita'  degli  atti  impugnati  derivata
dall'illegittimita' degli atti gravati in via principale  e  cio'  in
relazione alle questioni di  costituzionalita'  ivi  gia'  dedotte  e
successivamente ribadite. 
    Con atto notificato  il  3  dicembre  2018  e  depositato  il  12
dicembre 2018 (secondo ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente  ha
impugnato con motivi aggiunti, per  quanto  d'interesse,  l'atto  del
direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 0289087 del 2  novembre
2018 e l'atto prot. n. 0303288 del  14  novembre  2018,  con  cui  il
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  ha  disposto  l'avvio  delle
procedure selettive d'interpello per  il  conferimento  di  posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 1, comma 93, lettera  a),  legge  n.
205/17. 
    Anche con il secondo ricorso per motivi aggiunti  la  Dirpubblica
ha prospettato il vizio d'invalidita' degli atti  impugnati  derivata
dall'illegittimita' degli atti gravati in via principale in relazione
alle questioni di costituzionalita' gia' dedotte e riproposte. 
    Con atto  notificato  l'11  febbraio  2019  e  depositato  il  12
febbraio 2019 (terzo ricorso per motivi aggiunti) la  Dirpubblica  ha
impugnato con  ulteriori  motivi  aggiunti  gli  atti  applicativi  e
consequenziali, rispetto a quelli gia' gravati, tra  cui  l'atto  del
direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24  dicembre
2018, concernente disposizioni riguardanti l'organizzazione  interna,
le delibere del comitato di gestione n. 44 del 13 novembre 2018 e  n.
47 del 18 dicembre 2018,  l'atto  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate prot. n. 526891 del 28 dicembre  2018,  con  cui  sono  stati
riaperti i  termini  per  la  presentazione  delle  candidature  alle
procedure indette con atto prot. n. 0303288 del 14  novembre  2018  e
con provvedimento del  direttore  provinciale  di  Bolzano  n.  88080
dell'11 dicembre 2018, il provvedimento del direttore provinciale  di
Bolzano  n.  88080  dell'11  dicembre  2018,  l'atto  del   direttore
dell'Agenzia delle entrate prot. n. 526886 del 28 dicembre 2018,  con
il  quale  e'  stato  disposto  l'avvio  delle  procedure   selettive
d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai  sensi
dell'art. 1, comma 93, lettera a), legge n. 205/17, e l'art. 2, commi
2 e 3, decreto ministeriale 4 aprile 2018. 
    In questa  sede  la  Dirpubblica  ha  ribadito  le  questioni  di
legittimita' costituzionale gia' dedotte ed ha, altresi', prospettato
l'incostituzionalita' dell'art. 1, commi 323, 324, e 325 della  legge
n. 145/2018. 
    Alla pubblica udienza del 16 aprile  2019  il  ricorso  e'  stato
trattenuto in decisione. 
    Con sentenza non definitiva, emessa nelle stesse date in cui sono
state decise le questioni  oggetto  del  presente  provvedimento,  il
Tribunale: 
        1)  ha  dichiarato  il  difetto  di  legittimazione   passiva
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
        2) ha respinto le eccezioni  d'inammissibilita'  del  gravame
sollevate   dall'Agenzia   delle   entrate   in   riferimento    alla
legittimazione e all'interesse della ricorrente; 
        3) ritenute  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale ivi indicate, ne ha disposto
con separata ordinanza la rimessione alla Corte costituzionale; 
        4) ha dichiarato non rilevante la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 323-325, legge n. 145/18; 
        5) si e' riservato di provvedere con la  sentenza  definitiva
in ordine alle spese della presente fase processuale. 
Questioni di legittimita' costituzionale che sono rimesse alla Corte 
    Con la presente ordinanza il Tribunale sottopone  alla  Corte  le
questioni di costituzionalita': 
        dell'art. 1, comma 93, lettere a),  b),  c)  e  d)  legge  n.
205/17 in quanto  l'istituzione  di  posizioni  organizzative  nuove,
caratterizzate da marcati poteri di natura dirigenziale  e  destinate
ad  essere  ricoperte  con  procedure  selettive  interne,   potrebbe
risultare elusiva del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 37 del 2015 con possibile violazione dell'art.  136
Cost.; 
        dell'art. 1, comma 93, lettere a),  b),  c)  e  d)  legge  n.
205/17   perche'   le   posizioni   organizzative   prefigurate   dal
legislatore, per le funzioni ed il trattamento giuridico ed economico
ad esse connesso, integrerebbero una vera e propria  progressione  di
carriera alla quale dovrebbe accedersi con concorso  pubblico  e  non
con una selezione interna con possibile violazione degli articoli  3,
51 e 97 Cost..; 
        dell'art. 1, comma 93, lettera e) legge n. 205/17 poiche'  le
deroghe  alla  disciplina  ordinaria  per  l'accesso  alla  qualifica
dirigenziale,  previste  dalla  disposizione  in  esame  e   relative
all'esonero dalla prova preselettiva, alla valutazione di  titoli  in
relazione alle esperienze lavorative  pregresse  e  alla  riserva  di
posti in favore degli interni nella misura  fino  al  50%  dei  posti
messi  a   concorso,   attribuirebbero   un   vantaggio   competitivo
ingiustificato  in  favore  degli  interni  destinatari  di  funzioni
dirigenziali delegate  o  di  incarichi  di  posizione  organizzative
speciali e si porrebbero in contrasto con gli articoli 3,  51,  97  e
136 della Costituzione. 
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Ai fini dell'apprezzamento della  rilevanza  della  questione  di
legittimita'   costituzionale,   il   Tribunale   ritiene   opportuno
premettere una ricostruzione del quadro giuridico di riferimento. 
    L'art. 1, comma 93, legge n.  207/15  stabilisce  che  «l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  mediante  i
rispettivi regolamenti di amministrazione  di  cui  all'art.  71  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono: 
        a) istituire posizioni organizzative per  lo  svolgimento  di
incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta   professionalita'   o
particolare specializzazione,  ivi  compresa  la  responsabilita'  di
uffici  operativi  di  livello  non  dirigenziale,  nei  limiti   del
risparmio  di  spesa  conseguente   alla   riduzione   di   posizioni
dirigenziali; tale riduzione non  rileva  ai  fini  del  calcolo  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale di livello non generale, di cui  all'art.  23-quinquies,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
        b) disciplinare il conferimento delle posizioni a  funzionari
con almeno cinque anni di esperienza nella terza  area  mediante  una
selezione interna che tiene  conto  delle  conoscenze  professionali,
delle capacita' tecniche  e  gestionali  degli  interessati  e  delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; 
        c) attribuire  ai  titolari  delle  posizioni  il  potere  di
adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli  atti  che
impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa  e  quelli  di
acquisizione delle entrate rientranti  nella  competenza  dei  propri
uffici,  di  livello   non   dirigenziale,   e   la   responsabilita'
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri di  organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali e di controllo; 
        d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo  diversi
livelli  di  responsabilita',  con  conseguente   graduazione   della
retribuzione  di  posizione  e,  in  caso  di  valutazione  positiva,
l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello
di valutazione annuale riportata; 
        e) disciplinare l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  dei
rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica  per  titoli
ed esami. Gli esami consistono in una  prova  scritta,  di  carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a  individuare,  secondo
modalita' e descrizione dei contenuti  specificate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  le  capacita'
cognitive  e  le  competenze  manageriali  attinenti   alle   diverse
tipologie di  compiti  istituzionali  dell'Agenzia  che  bandisce  il
concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di  candidati  superi  il
limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva  i
candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno  due  anni,  alla
data  di  pubblicazione  del  bando,  funzioni  dirigenziali   ovvero
incarichi di responsabilita' relativi a  posizioni  organizzative  di
elevata  responsabilita',   alta   professionalita'   o   particolare
specializzazione, di cui alla lettera a)  del  presente  comma,  o  a
quelle di cui all'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero  2),
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'art.  4-bis
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche' il personale
assunto mediante pubblico concorso e  in  servizio  presso  l'Agenzia
delle entrate o l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  almeno
dieci anni  di  anzianita'  nella  terza  area,  senza  demerito.  Le
commissioni di valutazione  sono  composte  da  magistrati  ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, dirigenti di prima  fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso  anche  in  quiescenza  da  non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i  quali  e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle  aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie  fiscali
e  da  esperti  di  comprovata  qualificazione  ed  esperienza  nella
selezione delle professionalita'  manageriali.  La  commissione  puo'
avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni  alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle
prove preselettive e  scritte.  Sono  valutati  i  titoli  secondo  i
criteri definiti nei  bandi,  dando  rilievo  anche  alle  esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo' essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella terza area,
senza demerito». 
    In  attuazione  della  disposizione  in  esame,  l'Agenzia  delle
entrate con la delibera n. 10/18 dell'8 febbraio 2018, impugnata  nel
presente  giudizio  con  il  ricorso  principale,  ha,   per   quanto
d'interesse in questa sede: 
        modificato l'art. 12 (intitolato  «Accesso  alla  dirigenza»)
che, nella versione oggi vigente, cosi' recita: 
          «1. L'accesso al ruolo di dirigente  dell'Agenzia  avviene,
per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma  93,  lettera  e),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
          2. Alle procedure  selettive  sono  ammessi  a  partecipare
soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' ed  esperienza
di  volta  in  volta  specificati  in  relazione  alle  posizioni  da
ricoprire. Tali procedure prevedono una prova scritta,  di  carattere
tecnico-pratico, e una prova  orale.  Le  prove  sono  finalizzate  a
individuare  le  capacita'  cognitive  e  le  competenze  manageriali
attinenti   alle   diverse   tipologie   di   compiti   istituzionali
dell'Agenzia, con le modalita' e in base ai  contenuti  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
          3. Se il numero dei candidati supera il limite indicato nel
bando e' possibile prevedere una prova  preselettiva  con  quesiti  a
risposta chiusa. Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti
dell'Agenzia delle entrate che per almeno  due  anni  abbiano  svolto
funzioni  dirigenziali  ovvero   abbiano   ricoperto   incarichi   di
responsabilita'  relativi  a  posizioni  organizzative   di   elevata
responsabilita',     alta     professionalita'     o      particolare
specializzazione, di cui all'art. 18-bis, o a quelle di cui  all'art.
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero  2),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e all'art. 4-bis  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, nonche' il personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di
anzianita' nella terza area e che non abbia riportato in tale periodo
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero  verbale.  I  vincitori
svolgono un periodo di applicazione presso gli  uffici  dell'Agenzia,
coincidente  con  quello  di  prova,  finalizzato  a  verificarne  le
capacita'  organizzative,  gestionali  e  relazionali.  Il   predetto
periodo e' soggetto a valutazione. 
          4. I requisiti specifici  necessari  per  partecipare  alla
procedura e i criteri di valutazione dei titoli  sono  stabiliti  nei
relativi  avvisi  o  bandi,  dando  rilievo  anche  alle   esperienze
lavorative pregresse. 
          5. Fino al 50 per cento dei posti a  concorso  puo'  essere
riservato al  personale  assunto  mediante  pubblico  concorso  e  in
servizio presso l'Agenzia delle entrate  con  almeno  dieci  anni  di
anzianita' nella terza area e che non abbia riportato in tale periodo
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. 
          6.  Le  commissioni  di  valutazione   sono   composte   da
magistrati  ordinari,  amministrativi  o  contabili,  avvocati  dello
Stato, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private,
dirigenti di prima fascia dell'Agenzia anche  in  quiescenza  da  non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i  quali  e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle  aree
tematiche attinenti alle  funzioni  dirigenziali  dell'Agenzia  e  da
esperti di comprovata qualificazione ed  esperienza  nella  selezione
delle professionalita' manageriali.  La  commissione  puo'  avvalersi
dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni  alla  pubblica
amministrazione, per la predisposizione e  l'esecuzione  delle  prove
preselettive e scritte»; 
        introdotto    l'art.    18-bis     (intitolato     «Posizioni
organizzative») secondo cui: 
          «1.  Sono  istituite   posizioni   organizzative   per   lo
svolgimento   di   incarichi   di   elevata   responsabilita',   alta
professionalita' o  particolare  specializzazione,  ivi  compresa  la
responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale. 
          2. I titolari delle  predette  posizioni  adottano  atti  e
provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Agenzia
verso l'esterno; hanno i poteri di  spesa  e  di  acquisizione  delle
entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri   uffici;   sono
responsabili dell'attivita' amministrativa e dei relativi  risultati;
esercitano autonomi poteri di organizzazione delle  risorse  umane  e
strumentali. 
          3.   Con   atto    del    direttore    dell'Agenzia    sono
progressivamente individuate le singole posizioni, tenuto conto delle
esigenze organizzative dell'Agenzia. 
          4. Le posizioni di cui al comma 1 sono istituite nei limiti
del risparmio di spesa corrispondente alla riduzione,  rispetto  alla
situazione in essere al 1° gennaio  2018,  della  dotazione  organica
dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
a) e delle relative posizioni, nonche' utilizzando le  disponibilita'
di cui all'art. 23-quinquies, comma 1, lettera  a),  numero  2),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Entro  il  31  dicembre  2018  le
posizioni attualmente finanziate con tali ultime disponibilita'  sono
conseguentemente soppresse. Il fondo per  il  trattamento  accessorio
del personale dirigente e'  ridotto  in  proporzione  alle  posizioni
dirigenziali soppresse ai sensi del presente comma. 
          5. Le posizioni sono graduate fino ad un massimo di quattro
livelli, ai quali e'  correlata  la  retribuzione  di  posizione.  La
graduazione  e  l'ammontare  della  retribuzione  di  posizione  sono
fissate  con  atto  del  direttore  dell'Agenzia,  da  sottoporre  al
Comitato  di  gestione,  previo  confronto  con   le   Organizzazioni
sindacali, sulla base di criteri che tengono conto della complessita'
organizzativa delle posizioni e delle  connesse  responsabilita'.  Il
rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima non
puo' essere superiore a 3. Con il medesimo atto  sono  individuati  i
casi in cui la retribuzione di posizione e'  incrementata  per  tener
conto della maggiore onerosita' connessa all'esercizio delle funzioni
in luoghi diversi dal domicilio e sono fissati i relativi importi. 
          6. La retribuzione di posizione e'  corrisposta  in  dodici
mensilita' e si aggiunge a  quella  spettante  in  base  alla  fascia
economica  di  appartenenza  nella  terza  area.  In  relazione  alla
corresponsione della retribuzione di  posizione,  ai  titolari  delle
posizioni non sono piu' erogati i compensi per  lavoro  straordinario
nonche' tutte le altre voci  del  trattamento  economico  accessorio,
esclusa l'indennita' di agenzia. 
          7. In caso di valutazione positiva  dell'attivita'  svolta,
ai titolari delle posizioni spetta la retribuzione  di  risultato.  I
criteri  di  determinazione  della  retribuzione  di  risultato  sono
fissati con l'atto di cui al comma 3, tenendo conto  del  livello  di
graduazione della posizione e del livello di  valutazione  riportato,
previo confronto con le Organizzazioni sindacali.  Nei  limiti  delle
risorse disponibili, l'importo annuo della retribuzione di  risultato
non puo' essere inferiore al  15  per  cento  della  retribuzione  di
posizione  determinata  ai  sensi  del  comma  3.  Il  fondo  per  il
trattamento accessorio del personale dirigente e'  altresi'  ridotto,
in aggiunta alle riduzioni di cui al comma 4, per le finalita' di cui
al presente comma. 
          8. Le posizioni sono  conferite  a  funzionari  con  almeno
cinque anni  di  anzianita'  nella  terza  area,  mediante  selezioni
interne. L'attribuzione di una posizione organizzativa non  configura
progressione di carriera. Le posizioni sono di norma conferite per un
periodo di tre anni, con  possibilita'  di  rinnovo;  possono  essere
revocate anticipatamente per motivate esigenze organizzative, nonche'
in caso di rendimento negativo o di  comportamenti  sanzionabili  sul
piano disciplinare o penale. 
          9. Con atto del Direttore dell'Agenzia sono disciplinate le
modalita' di selezione che tengono conto, in relazione alla tipologia
di incarico da ricoprire,  delle  conoscenze  professionali  e  delle
capacita' tecniche e  gestionali  degli  interessati,  nonche'  delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti». 
    In  relazione  alla  rilevanza  della  questione   il   Tribunale
evidenzia che: 
        con sentenza non definitiva, emessa in pari data, ha ritenuto
sussistente  la  legittimazione  e  l'interesse  a  ricorrere   della
Dirpubblica, ha  dichiarato  il  difetto  di  legittimazione  passiva
dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  ed  ha  dichiarato  non
rilevante la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
commi 323, 324 e 325 legge n. 145/18, prospettata dalla ricorrente; 
        gli articoli 12 e 18-bis del Regolamento di  amministrazione,
sopra riportati,  sono  stati  introdotti  dalla  delibera  n.  10/18
impugnata con il ricorso principale; 
        la delibera n. 10/18 ed i predetti articoli  del  Regolamento
costituiscono pedissequa attuazione dell'art. 1, comma 93,  legge  n.
205/17 di cui riproducono il contenuto; 
        avverso  gli  atti  amministrativi  in  esame  la  ricorrente
prospetta unicamente vizi di legittimita' costituzionale della norma,
di rango primario, attributiva del potere; 
        l'unico  vizio  proprio  dell'atto   amministrativo   dedotto
riguarda  l'art.  12  del  Regolamento.  La  censura,  pero',  e'  da
ritenersi proposta in via  subordinata  rispetto  alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettera  e)  legge
n. 205/17 come emerge  dal  fatto  che  nelle  conclusioni  dell'atto
introduttivo (pagg. 31-32) la ricorrente ha chiesto,  innanzi  tutto,
proprio l'accertamento dell'incostituzionalita'  della  disposizione.
La proposizione, in via subordinata, della  censura  d'illegittimita'
propria   dell'art.   12   del   Regolamento   vincola   il   giudice
amministrativo nell'ordine delle questioni da esaminare,  cosi'  come
stabilito dall'Adunanza Plenaria (sentenza n. 5/15). 
    In ogni caso, la rilevanza della questione anche  in  riferimento
alla prospettata illegittimita' propria dell'art. 12 del  Regolamento
deriva dal fatto che la questione di legittimita'  costituzionale  ha
ad  oggetto  la  norma  attributiva  del  potere  mentre  l'ipotetico
annullamento per il vizio proprio dell'atto non sarebbe completamente
satisfattivo per la parte ricorrente residuando  la  rilevanza  della
questione in relazione alla prospettata illegittimita' delle  deroghe
alla disciplina per l'accesso alla carriera dirigenziale. 
    Del resto, il giudice di appello ha precisato  che,  nell'ipotesi
di mancata graduazione dei motivi, l'esame degli stessi da parte  del
giudice deve essere condotto sulla base della «consistenza oggettiva»
del motivo stesso riferibile alla «radicalita' del  vizio»  (Adunanza
Plenaria n. 5/15); ne consegue che anche la prospettata esistenza  di
un vizio proprio dell'art. 12 del regolamento non elide la  rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale in quanto quest'ultima
ha ad oggetto la norma attributiva del potere. 
    Da ultimo, in ordine alla rilevanza della questione, deve  essere
precisato che, nei confronti degli atti impugnati con i  tre  ricorsi
per  motivi  aggiunti,  sono  stati   dedotti   esclusivamente   vizi
d'invalidita' derivata dall'illegittimita' degli  atti  impugnati  in
via   principale,   quest'ultima    conseguente    all'illegittimita'
costituzionale  della  norma  attributiva  del  potere  ribadita  nei
gravami per motivi aggiunti. 
Non manifesta infondatezza 
    Prima di esaminare la non manifesta infondatezza delle  questioni
il  Tribunale  ritiene  necessario  premettere  un  riferimento  alla
sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. 
    In quel giudizio era  stata  censurata  la  previsione  contenuta
all'art.  8,  comma  24,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16
(«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle  procedure  di  accertamento»),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  26
aprile 2012, n. 44. 
    In particolare, le  censure  si  riferivano  specificamente  alla
previsione in base alla quale venivano fatti salvi, per  il  passato,
gli incarichi dirigenziali gia'  affidati  dalle  agenzie  fiscali  a
propri funzionari, e  si  consentiva,  nelle  more  dell'espletamento
delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di  dirigente,
di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era
fissata in relazione al tempo necessario per la copertura  del  posto
vacante tramite concorso. 
    Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale, chiamata a
pronunciarsi sulla legittimita' del suddetto meccanismo di  copertura
dei  posti  da  dirigente,  lo  ha  ritenuto  incostituzionale,   per
violazione del principio della necessita'  dell'accesso  agli  uffici
pubblici  previo  concorso,  necessario  anche  nei  casi  di   nuovo
inquadramento di dipendenti gia' in servizio. 
    In particolare, la Corte ha evidenziato che,  «in  apparenza,  la
disposizione impugnata non si pone  in  contrasto  diretto  con  tali
principi.  Essa  non   conferisce   in   via   definitiva   incarichi
dirigenziali  a  soggetti  privi  della  relativa  qualifica,  bensi'
consente, in  via  asseritamente  temporanea,  l'assunzione  di  tali
incarichi da parte di funzionari, in attesa del  completamento  delle
procedure  concorsuali.  Tuttavia,  l'aggiramento  della  regola  del
concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola
si rivela, sia alla luce delle circostanze  di  fatto,  precedenti  e
successive alla proposizione della  questione  di  costituzionalita',
nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito  di
un piu' attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8,  comma
24, del decreto-legge n. 16 del 2012.». 
    La   Corte   ha   riscontrato,   da   un    lato,    la    prassi
dell'Amministrazione (in quel giudizio, l'Agenzia delle  entrate)  di
reiterare  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   a   propri
funzionari,  avvalendosi  di  un'apposita  norma  regolamentare,  poi
annullata in sede giurisdizionale,  dall'altro  l'introduzione  della
previsione legislativa censurata, il cui vero obiettivo «e'  rivelato
dal secondo periodo della norma in questione, ove,  da  un  lato,  si
fanno salvi i contratti stipulati in  passato  tra  le  Agenzie  e  i
propri funzionari, dall'altro si consente  ulteriormente  che,  nelle
more dell'espletamento delle  procedure  concorsuali,  da  completare
entro  il  31  dicembre  2013,  le  Agenzie  attribuiscano  incarichi
dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione  al
tempo  necessario  per  la  copertura  del  posto   vacante   tramite
concorso». 
    Conseguentemente, la Corte ha ritenuto  l'art.  8  comma  24  del
decreto-legge  n.   16/2012   costituzionalmente   illegittimo,   per
violazione degli articoli 3,  51  e  97  della  Costituzione,  avendo
«contribuito all'indefinito protrarsi nel  tempo  di  un'assegnazione
asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla
copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte  dei  vincitori  di
una procedura concorsuale aperta e pubblica». 
    Cio' posto, devono essere esaminati distintamente i  tre  profili
di  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale. 
    1.   Viene,   innanzi   tutto,   in   rilievo   la   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e  d)  legge
n. 205/17 nella parte in cui istituisce posizioni  organizzative  che
concretizzano una vera e propria funzione e/o fascia superiore  senza
che sia previsto il pubblico concorso per l'accesso alle stesse. 
    La disposizione  in  esame,  infatti,  prevede  l'istituzione  di
posizioni organizzative «per lo svolgimento di incarichi  di  elevata
responsabilita',     alta     professionalita'     o      particolare
specializzazione, ivi compresa la responsabilita' di uffici operativi
di livello non dirigenziale». 
    Tali posizioni  sono  destinate,  previa  selezione  interna,  ai
funzionari della terza area in possesso di cinque anni di anzianita',
e sono caratterizzate dall'attribuzione di una serie di poteri  quali
quelli «di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli
atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i  poteri  di  spesa  e
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
propri uffici, di livello  non  dirigenziale,  e  la  responsabilita'
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri di  organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali e di controllo». 
    I poteri in esame risultano estranei a quelli propri dell'area di
riferimento  dei  soggetti  destinati  a  ricoprire   tali   funzioni
organizzative e sono piu' propriamente tipici di quelli previsti  per
la qualifica dirigenziale dagli articoli 16 e 17 decreto  legislativo
n. 165/01. 
    In  questo  senso  vanno  riguardati  i  poteri  di   spesa,   di
organizzazione del personale, di  acquisizione  delle  entrate  e  di
adozione degli atti amministrativi, che l'art. 17, comma  1,  lettere
b), d) ed e) decreto legislativo n. 165/01 riconosce ai dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; nello stesso senso puo' essere valutata
l'attribuzione della «responsabilita' dell'attivita'  amministrativa,
della  gestione  e  dei  relativi  risultati»   e   della   «gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di
organizzazione» che presuppongono poteri estranei alla  terza  fascia
come si evince anche dall'art. 4, comma  2,  decreto  legislativo  n.
165/01  che  attribuisce  ai  dirigenti  «l'adozione  degli  atti   e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo»
aggiungendo  che   «essi   sono   responsabili   in   via   esclusiva
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati». 
    L'estraneita' dei poteri  riconosciuti  dall'art.  1,  comma  93,
lettere a) e c) legge n. 205/17 rispetto a quelli propri della  terza
area, a cui appartengono i dipendenti legittimati a partecipare  alle
selezioni interne per il conseguimento delle posizioni  organizzative
previste dalla disposizione in esame, e' confermata  dall'allegato  A
al CCNL del personale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio
2004, richiamato dalla difesa erariale nella memoria depositata il 16
marzo 2019, secondo cui «appartengono  a  questa  area  funzionale  i
lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per  la  conoscenza
dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unita' di  livello  non
dirigenziale  a   cui   sono   preposti,   funzioni   di   direzione,
coordinamento e controllo di attivita' rilevanti,  ovvero  lavoratori
che svolgono funzioni che  si  caratterizzano  per  il  loro  elevato
contenuto specialistico». 
    Sempre il medesimo  allegato  A,  in  riferimento  ai  «contenuti
professionali di base» evidenzia che il dipendente appartenente  alla
terza area funzionale, «nell'ambito della specifica  professionalita'
posseduta, svolge tutte le attivita' attinenti  alla  sua  competenza
professionale nel settore assegnato,  secondo  l'esperienza  maturata
sulla base delle specifiche professionali di area e  del  profilo  di
appartenenza le cui caratteristiche  analitiche  saranno  individuate
nella  contrattazione   integrativa.   In   particolare,   a   titolo
esemplificativo, puo' dirigere o coordinare unita' organiche anche di
rilevanza  esterna,  la  cui  responsabilita'  non  e'  riservata   a
dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attivita' di competenza; puo'
svolgere  attivita'  ispettive,  di  valutazione,  di  verifica,   di
controllo, di programmazione e di revisione; puo'  essere  adibito  a
relazioni  esterne  dirette  con  il  pubblico  di  tipo   complesso,
relazioni organizzative interne di tipo  complesso;  puo'  effettuare
studi e ricerche; puo' collaborare ad  attivita'  specialistiche,  in
considerazione dell'elevato  livello  professionale  posseduto.  Puo'
assumere  temporaneamente  funzioni  dirigenziali  in   assenza   del
dirigente titolare». 
    Ne consegue che sono del tutto estranei ai  poteri  tipici  della
terza area alcune delle principali prerogative riconosciute dall'art.
1, comma 93,  lettera  c),  legge  n.  205/17  ai  destinatari  delle
posizioni organizzative ivi indicate come i  poteri  di  spesa  e  di
acquisizione  delle  entrate  e   la   complessiva   «responsabilita'
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri di  organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali e di controllo». 
    Sotto questo profilo,  pertanto,  risulta  plausibile  l'ipotesi,
prospettata da parte ricorrente, secondo cui  nelle  nuove  posizioni
organizzative sarebbero stati allocati alcuni poteri  che  l'art.  17
decreto legislativo n. 165/01 riconosce ai dirigenti. 
    Ma  cio'  che  maggiormente  viene  in  rilievo,  ai  fini  della
valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale,  e'  che,  indubbiamente,  la  posizione
organizzativa disciplinata dall'art. 1, comma 93, lettere a), b),  c)
e d) legge n. 205/17 costituisce una vera e propria  progressione  di
carriera verticale per i  dipendenti  appartenenti  alla  terza  area
proprio perche' la nuova funzione e' caratterizzata dall'esercizio di
poteri non riconducibili all'area in esame. 
    Con la sentenza n. 37/2015 la Corte costituzionale  ha  precisato
che non solo il conferimento di incarichi dirigenziali ma  «anche  il
passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta  "l'accesso  ad
un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e'
soggetto, pertanto, quale figura di  reclutamento,  alla  regola  del
pubblico concorso" (sentenza n. 194 del 2002; ex  plurimis,  inoltre,
sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293  del
2009)». 
    Anche un nuovo inquadramento  di  dipendenti  gia'  in  servizio,
pertanto,   e'   soggetto   alla   regola   del   pubblico   concorso
(Corte costituzionale n. 217/12). 
    Nella fattispecie, il conferimento delle  neoistituite  posizioni
organizzative attraverso una selezione interna, prevista dall'art. 1,
comma 93, lettera b), legge n. 205/17, puo' risultare  violativo  del
principio del  pubblico  concorso  e,  pertanto,  si  puo'  porre  in
contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto: 
        non risulta conforme agli articoli  3  e  97,  ultimo  comma,
della Costituzione,  i  quali  prescrivono  la  regola  del  concorso
pubblico ed  aperto  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  (TAR   Lazio   n.   2080/16   che   richiama   Corte
costituzionale sentenze n. 99  del  2012  e  n.  293  del  2009).  La
disposizione  censurata,  infatti,  aggira  tale  regola  consentendo
l'accesso ad un ruolo e,  comunque,  ad  un  inquadramento  giuridico
diverso da quello rivestito senza pubblico concorso; 
        sotto altro profilo l'art. 1, comma 93, lettere a), b), c)  e
d), legge n. 205/17 si puo' porre in contrasto con gli articoli  3  e
51 della Costituzione, perche' l'elusione della regola  del  pubblico
concorso comporta che l'accesso alle funzioni superiori e' consentito
ai soli funzionari di ciascuna agenzia  fiscale  e  non  e',  invece,
permesso, in  posizione  di  uguaglianza,  a  tutti  i  cittadini  in
possesso dei requisiti  (in  questo  senso  Corte  costituzionale  n.
293/09); 
        la  violazione  della  regola  del  pubblico  concorso,  poi,
collide anche con  i  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa di cui  all'art.  97  primo  comma,  della
Costituzione, in quanto il concorso  pubblico  e',  per  sua  natura,
idoneo a selezionare i  candidati  piu'  preparati  e  meritevoli  ed
appartenenti alla  generalita'  dei  cittadini  in  virtu'  del  mero
possesso dei requisiti obiettivi  di  legge  (Corte  Costituzione  n.
453/90). 
    2. Il Tribunale ritiene non  manifestamente  infondata  anche  la
questione della compatibilita' dell'art. 1, comma 93, lettere a), b),
c) e d), legge n. 205/17 rispetto  all'art.  136  della  Costituzione
secondo   cui   «quando   la   Corte   dichiara   la   illegittimita'
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,
la  norma  cessa  di  avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione della decisione». 
    Come gia' evidenziato, le nuove posizioni organizzative,  benche'
caratterizzate da poteri riconducibili alla  qualifica  dirigenziale,
sono attribuite, senza pubblico concorso, a  funzionari  privi  della
relativa qualifica. 
    Secondo la giurisprudenza della  Corte,  l'efficacia  preclusiva,
nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale  riguarda
ogni  disposizione  che  mira  a  «mantenere   in   piedi   o   [...]
ripristinare, sia pure indirettamente, [...] gli  effetti  di  quella
struttura normativa che aveva formato oggetto della  [...]  pronuncia
di illegittimita' costituzionale» (sentenza n. 72 del  2013),  ovvero
che «ripristini o preservi l'efficacia di una norma  gia'  dichiarata
incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010). 
    Nel chiarire la portata dell'art. 136, comma 1 della Costituzione
la Corte (sentenza n. 5/17) ha, altresi', precisato che "il giudicato
costituzionale e' violato non solo quando il  legislatore  emana  una
norma che costituisce una «mera riproduzione»  (sentenze  n.  73  del
2013 e n.  245  del  2012)  di  quella  gia'  ritenuta  lesiva  della
Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira  a  «perseguire  e
raggiungere,  "anche  se   indirettamente",   esiti   corrispondenti»
(sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del  1988,  n.  223
del 1983, n. 88 del 1966)". 
    Quanto  fin  qui  evidenziato,  in  ordine  all'attribuzione   di
funzioni dirigenziali, in assenza di pubblico concorso ed a  soggetti
che sono privi  della  relativa  qualifica,  induce  il  Tribunale  a
ritenere che la finalita' perseguita dal citato  art.  1,  comma  93,
legge n. 205/17 possa essere elusiva della sentenza  n.  37/15  della
Corte costituzionale con conseguente possibile  violazione  dell'art.
136 della Costituzione. 
    3. Non manifestamente infondata e',  altresi',  la  questione  di
legittimita' dell'art. 1, comma  93,  lettera  e),  legge  n.  205/17
secondo cui e' attribuito alla potesta' regolamentare  delle  Agenzie
fiscali  il  potere  di  «disciplinare   l'accesso   alla   qualifica
dirigenziale dei  rispettivi  ruoli  mediante  procedura  concorsuale
pubblica per titoli ed esami.  Gli  esami  consistono  in  una  prova
scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate  a
individuare,  secondo   modalita'   e   descrizione   dei   contenuti
specificate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, le capacita' cognitive e le  competenze  manageriali
attinenti   alle   diverse   tipologie   di   compiti   istituzionali
dell'Agenzia  che  bandisce  il  concorso,  con  la  possibilita'  di
prevedere una  prova  preselettiva  con  quesiti  a  risposta  chiusa
qualora il numero di candidati superi il limite indicato  nel  bando.
Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  dipendenti
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
che abbiano svolto per almeno due anni, alla  data  di  pubblicazione
del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di  responsabilita'
relativi a posizioni organizzative di elevata  responsabilita',  alta
professionalita' o particolare specializzazione, di cui alla  lettera
a) del presente comma, o a quelle di cui all'art. 23-quinquies, comma
1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
all'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125  nonche'  il
personale assunto mediante pubblico concorso  e  in  servizio  presso
l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  con
almeno dieci anni di anzianita' nella terza area, senza demerito.  Le
commissioni di valutazione  sono  composte  da  magistrati  ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, dirigenti di prima  fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso  anche  in  quiescenza  da  non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i  quali  e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle  aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie  fiscali
e  da  esperti  di  comprovata  qualificazione  ed  esperienza  nella
selezione delle professionalita'  manageriali.  La  commissione  puo'
avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni  alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle
prove preselettive e  scritte.  Sono  valutati  i  titoli  secondo  i
criteri definiti nei  bandi,  dando  rilievo  anche  alle  esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo' essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella terza area,
senza demerito». 
    La norma presenta profili di possibile violazione degli  articoli
3, 51 e 97 della Costituzione nella parte in cui esonera dalla  prova
preselettiva i  dipendenti  delle  Agenzie  fiscali  in  possesso  di
determinati requisiti. 
    Richiamato quanto stabilito dalla sentenza n. 37/15  della  Corte
costituzionale in merito alla necessita' di  utilizzare  il  pubblico
concorso per l'accesso alle  qualifiche  dirigenziali,  il  Tribunale
rileva  che  l'esonero  dalla  prova  preselettiva  e'  in  grado  di
attribuire un significativo vantaggio ai  dipendenti  interni  almeno
stando ai plausibili dati forniti dalla ricorrente  secondo  cui  nel
concorso per il reclutamento di 403 dirigenti sono  state  presentate
13.608 domande di partecipazione. 
    La rilevanza di tale vantaggio per i  dipendenti  interni  assume
una particolare significativita' in quanto connessa ad  un  ulteriore
beneficio, loro attribuito dalla disposizione  censurata  secondo  la
quale e' possibile riservare fino al 50% dei posti essi a concorso ai
dipendenti della terza area con dieci  anni  di  anzianita';  in  tal
modo, i dipendenti interni finiscono per cumulare una doppia serie di
benefici  di  dubbia  legittimita'   anche   considerando   l'elevata
percentuale di posti oggetto dell'indicata riserva. 
    L'esonero  dalla  prova  preselettiva  non  risulta,  per  altro,
giustificato da particolari esigenze di  speditezza  della  procedura
considerato il presumibile non rilevante numero di dipendenti interni
potenziali partecipanti rispetto al totale degli stessi. 
    In ordine, poi,  all'irragionevolezza  dell'esonero  dalla  prova
preselettiva per i dipendenti delle Agenzie fiscali  e'  da  rilevare
che l'esonero non  risulta  nemmeno  giustificato  dalla  particolare
qualificazione dei soggetti a favore dei quali opera il beneficio. 
    L'esonero, infatti, e'  previsto  per  una  serie  eterogenea  di
ipotesi e,  precisamente,  da  una  parte,  per  coloro  che  vantano
particolare esperienza conseguente all'espletamento per due  anni  di
funzioni dirigenziali o di incarichi di  responsabilita'  relativi  a
posizioni   organizzative   di    elevata    responsabilita',    alta
professionalita' o particolare specializzazione, e,  dall'altra,  per
tutti i dipendenti delle Agenzie fiscali in possesso di un'anzianita'
di servizio di dieci anni nella terza area. 
    La diversita' delle  fattispecie  legittimanti  l'esonero  lascia
trasparire  l'intento  di  correlare  il  beneficio  non  tanto  alla
particolare   qualificazione   del   dipendente   (non    agevolmente
rinvenibile nel mero possesso del requisito dell'anzianita') ma  alla
condizione di dipendente stesso. 
    Ne' l'esonero  e'  ragionevolmente  spiegabile  alla  luce  della
peculiarita' delle funzioni istituzionali dell'Agenzia delle  entrate
perche' il beneficio e' concesso indistintamente a tutti i dipendenti
delle Agenzie fiscali e, quindi, anche a quelli che  hanno  espletato
funzioni diverse da quelle dell'ente che bandisce il concorso. 
    Non  e',  poi,  agevole  comprendere  perche',  a  fronte   della
genericita' delle  fattispecie  legittimanti  l'esonero  dalla  prova
preselettiva, le stesse siano state considerate solo  in  riferimento
ai dipendenti delle Agenzie fiscali e non anche di altre categorie di
dipendenti pubblici. 
    L'art. 93, comma 1, lettera e), legge n. 205/17, pertanto,  nella
parte in  cui  prevede  l'esonero  dalla  prova  preselettiva  per  i
dipendenti interni correlata ad un'elevata riserva di posti in favore
dei dipendenti medesimi: 
        risulta non coerente con il principio  della  necessita'  del
pubblico  concorso,  di  cui  agli  articoli  3,  51   e   97   della
Costituzione,  in  quanto  attribuisce  una  posizione   privilegiata
nell'accesso ai dipendenti interni non logica anche alla  luce  della
contestuale previsione di una cospicua riserva di posti; 
        si pone in contrasto con il principio di uguaglianza  di  cui
all'art.  3  della  Costituzione  perche'   l'esonero   dalla   prova
preselettiva e' previsto non solo per coloro che sono in possesso  di
particolari  requisiti  di  qualificazione  derivanti  dalla   natura
dell'attivita'   svolta   (nella   fattispecie    identificata    con
l'espletamento per due anni di funzioni dirigenziali e, comunque,  di
incarichi di responsabilita') ma anche per coloro che vantano la sola
anzianita' decennale nella terza area alle dipendenze  delle  Agenzie
fiscali.  Cio'  puo'  costituire  un'ingiustificata   discriminazione
rispetto ad altri dipendenti di altre amministrazioni in possesso  di
analoghi requisiti; 
        si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento
dell'attivita'   amministrativa,   oggetto   dell'art.    97    della
Costituzione, in quanto l'esonero non risponde  ne'  all'esigenza  di
agevolare  la  speditezza  della   procedura   concorsuale   ne'   di
selezionare, comunque, sulla base di criteri obiettivi,  i  candidati
piu' meritevoli. 
    In   conclusione   il   Tribunale   ritiene   rilevanti   e   non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale,
in precedenza indicate, dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d)
ed e) legge n. 205/17 per possibile contrasto con gli articoli 3, 51,
97 e 136 della Costituzione;